Contratti di prossimità: indennizzi tassati se sostitutivi di reddito

Studio Rag. Giuseppe Celauro

Con la risoluzione n.16, pubblicata il 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito riguardante i contratti di prossimità. In particolare, l’Amministrazione finanziaria è chiamata ad esprimersi sulla possibilità che le indennità erogate a titolo di indennizzo, in esecuzione della stipula di contratti di prossimità finalizzati alla gestione delle crisi aziendali, concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR.

Per l’Agenzia le indennità erogate per “ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973”. 

Nel documento si specifica inoltre che “laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente (cfr. riss. n. 155 del 2002; n. 106 del 2009). Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione”.

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