Definizione offerta di lavoro congrua
Il Ministero del lavoro definisce l’offerta di lavoro congrua ai sensi degli artt. 3 e 25 del D.Lgs. n. 150/2015.
Un’offerta di lavoro può definirisi congrua in base alla coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; alla durata dello stato di disoccupazione.
Per i soggetti percettori di strumenti di sostegno al reddito, ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, si tiene altresì conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Ai fini della determinazione dell’offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui è presentata la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, con l’esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l’offerta di lavoro viene proposta.
La durata dello stato di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo: da zero fino a sei mesi; da più di sei fino a dodici mesi; più di dodici mesi.
Coerenza con le esperienze e competenze maturate
Nel patto di servizio personalizzato, ai fini dell’individuazione di una o più attività professionali sulla base delle esperienze e delle competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali (SEP).
Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico-professionale individuato.
Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico-professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico-professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
Tipologia contrattuale
L’offerta di lavoro è congrua quando: si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro; prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento
Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui sopra si considerano ridotte del 30%.
Condizionalità e giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua
La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, determina l’applicazione dei meccanismi di condizionalità di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, il centro per l’impiego ne dà comunicazione all’interessato il quale, nei successivi due giorni, può chiedere di essere sentito.
Il centro per l’impiego, in caso di necessità di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, può presentare richiesta di parere, d’intesa e per il tramite dei competenti uffici regionali, all’ANPAL, prospettando la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, senza che l’ANPAL si sia pronunciata, la soluzione prospettata dal centro per l’impiego si considera assentita (DM 10 aprile 2018).