L’indennità sostitutiva di ferie ha carattere retributivo
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la nota giurisprudenziale del 13.06.2018 si sofferma sulla natura dell’indennità sostitutiva delle ferie, oggetto di qualche incertezza anche nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Inizialmente, infatti, si è ritenuto che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti abbia natura risarcitoria (e non retributiva) e sia, pertanto, esclusa dall’obbligo della contribuzione, restando soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre anche in pendenza del rapporto di lavoro(Cfr. Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; id. 27 agosto 2003, n. 12580). In sostanza, si è considerato che il diritto relativo derivi dall’inadempimento contrattuale del datore, il quale ha l’obbligo di far godere le ferie al lavoratore, ponendo in rilievo il fatto che con l’indennità si voglia porre rimedio alla perdita del riposo.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13473, sezione Lavoro del 29.05.2018, ha ritenuto, invece, che l’indennità sostitutiva di ferie abbia carattere retributivo e goda della garanzia prestata dall’articolo 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, con conseguente assoggettabilità alla contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969.
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