Decreto dignità: modifiche al contratto t.d.

Studio Rag. Giuseppe Celauro

Decreto dignità: modifiche al contratto t.d.

Tra le novità in materia di lavoro, il Decreto dignità ha apportato modifche alla disciplina del contratto a termine.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018 nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso a tale data, con esclusione dei contratti stipulati dalle PA.

In particolare, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può tuttavia avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori o esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
In caso di rinnovo, l’atto scritto contiene la specificazione delle suddette esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga detta indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni suddette e può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle stesse condizioni. Le causaòi non sono richieste per i contratti stagionali.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve ora avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, e non più entro 120 giorni.

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