Sacconi: proposte per far crescere l’occupazione
Studio Rag. Giuseppe Celauro

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Sacconi: proposte per far crescere l’occupazione


È come se in Italia ci fosse poca attitudine a trasferire la crescita della ricchezza in posti di lavoro” così Maurizio Sacconi, Presidente dell’Associazione Amici di Marco Biagi, in un’intervista per la web tv dei Consulenti del Lavoro commenta i dati Istat di aprile sul tasso di disoccupazione in Italia. “Scende l’occupazione soprattutto nella fascia centrale tradizionalmente più attiva, tra i 25 e i 49 anni”. E aggiunge, “la grande dimensione dei contratti a termine va letta non solo in termine di flussi, ma anche in termini di stock”, dove si attesta una percentuale più contenuta attorno al 15%. “Dobbiamo preoccuparci di incoraggiare di più i contratti di apprendistato come forma di inserimento nel mercato del lavoro” sottolinea Sacconi. Tematiche che saranno approfondite nel corso della nona edizione del Festival del Lavoro 2018 di Milano dove si parlerà delle soluzioni per far tornare a crescere l’occupazione che, dopo la crisi economica prolungata che ha attraversato il nostro Paese, è ancora molto lontana dalla maggior parte degli Stati europei.

E sul nuovo contratto di Governo per il mercato del lavoro il Presidente Sacconi ritiene sbagliato ogni pregiudizio e auspica una certa pragmaticità. “Nel programma – spiega – c’è la volontà di promuovere il lavoro e il sostegno a chi il lavoro non ce l’ha”. Tra i suggerimenti di Sacconi per far ripartire l’occupazione del Bel Paese “sostenere il mercato delle costruzioni, attirando nuovi investimenti pubblici, e riattivare il mercato immobiliare”.

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Incentivi per incrementare assunzioni Neet


Con il decreto ANPAL del 2 gennaio 2018, n. 3, vengono fornite le condizioni necessarie per la fruizione del Bonus Occupazione Neet[1] spettante ai datori di lavoro privati che, dall’1° gennaio al 31 dicembre 2018, assumono a tempo indeterminato (o anche per assunzioni a scopo di somministrazione) giovani, di età compresa trai 16 e i 29 anni di età, aderenti al programma Garanzia Giovani. [2

Quomodo?

Anzitutto l’assunzione deve riguardare una sede di lavoro presente nel territorio nazionale, con la sola esclusione della provincia di Bolzano, con una delle seguenti tipologie contrattuali (anche part-time) :

– a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

– apprendistato professionalizzante;

Misura dell’incentivo

L’importo dell’incentivo occupazionale NEET è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione, entro un termine massimo pari a 8.060 € su base annua, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Modalità di fruizione dell’incentivo

La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal de minimis[3, tranne che in caso di una assunzione che comporti un incremento occupazionale netto[4  rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l’assunzione stessa.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni (purché aderenti al programma Garanzia Giovani), l’incentivo può essere fruito solamente quando ricorra una delle seguenti condizioni,

Il lavoratore:

  • sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale;
  • abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • sia assunto in professione o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% ai sensi del D.M. n. 335/2017.

Cumulabilità con incentivo “Persone under 35”

Lo sgravio può essere cumulato con l’incentivo previsto per l’assunzione dei lavoratori under 35 previsto dalla Legge di bilancio 2018: in questo caso l’esonero spetta per la parte residua dei contributi per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro.

 

Lo Studio quindi consiglia:

  • Ottemperare all’iscrizione al Centro per l’impiego (C.I.),
  • Attivarsi per garantirsi l’iscrizione a Garanzia Giovani,
  • Avviare delle selezioni da parte dei datori di lavoro mirate, che riportino questo requisito come “preferenziale”.

 

Articolo a cura del Dott Andrei Pollari

 

[1] NEET – Not in Education, Employment or Training

2 Circolare Inps del 19 marzo 2018, n. 48. https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2048%20del%2019-03-2018.pdf.

3 Previsto dal Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

4 Ai sensi dell’art. 32 par. 3 del Regolamento comunitario n.651/2014.

 

Scheda Incentivo Occupazione NEET

Incentivi per incrementare le assunzioni di Under 35


Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre, uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di under 35.

Il bonus per assumere i lavoratori fino a 35 anni è in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.

Difatti le imprese[1] che assumeranno con contratto a tempo indeterminato, potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione dei contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.000 € all’anno[2].

La durata del beneficio è di tre anni, pari a 36 mesi, a partire dalla domanda di assunzione.

Per beneficiare dell’esonero contributivo è necessario che sia il lavoratore che la tipologia di contratto di assunzione rispettino determinati requisiti.

Requisiti per l’agevolazione contributiva

Al fine di usufruire dello sgravio contributivo è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

  • non aver compiuto 35 anni di età;
  • non esser stati mai occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che nei 6 mesi presedenti all’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi. La normativa fissa tuttavia specifici requisiti e vincoli per le imprese; difatti il datore di lavoro potrà usufruire dello sgravio richiesto esclusivamente nel caso in cui nei 6 mesi successivi all’assunzione non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Quali imprese possono richiedere lo sgravio contributivo under 35 nel 2018?

In linea generica, il bonus per le assunzioni di under 35 spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato, sono però esclusi i datori di lavoro domestico. Hanno però il diritto del beneficio in riferimento:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • le ex IPAB[3] trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche.

Lo Studio quindi consiglia:

  • Ottemperare all’iscrizione al centro per l’impiego;
  • Verificare l’inesistenza di precedenti contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Articolo a cura del Dott Andrei Pollari

 

[1] Imprese: datore di lavoro.

2 Commi dal 100 al 108 e comma 893 della legge n. 205/2017.

3 Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza.

Stop al Countdown ! Benvenuto GDPR


A cosa pensi quando ti parlano o scrivono di Privacy?

All’informativa e al consenso!
La maggior parte delle risposte è univoca, in molti sembrano indifferenti all’effettivo impatto sulla vita aziendale e personale di un erroneo improprio uso e consumo dei dati trattati.
Ecco allora che non deve mancare negli intenti del Manager di un’Azienda il principio etico su cui si basa il testo della norma: il principio dell’Accountability & la valutazione delle azioni da svolgere con Consapevolezza.

“Il trattamento dei Suoi dati personali, nei limiti suindicati, sarà improntato a princìpi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.”

Come tutelare il dipendente

Per tutelare adeguatamente il dipendente, l’azienda, deve revisionare le informative! E deve farlo nel rispetto della tutela delle libertà e dignità del lavoratore.
Principio generale e base della materia è sicuramente quello del rispetto delle libertà fondamentali dell’individuo e della dignità del prestatore, dipendente o collaboratore che sia, nell’ambito professionale in cui si esprime la sua personalità e si svolge concretamente la sua opera.
La normativa di legge prevede una disciplina speciale per il trattamento delle seguenti categorie di dati:
a) “dati identificativi”: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato
a) “dati sensibili”: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
b) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
L’utilizzo dei dati deve riguardare le sole informazioni necessarie alla gestione del rapporto di lavoro, e le modalità scelte dall’azienda per procedere in tale gestione devono essere rese note ai dipendenti e ai collaboratori.
L’azienda deve porre particolare attenzione ai contenuti e alle modalità con cui effettua la comunicazione a terzi di informazioni riferibili al prestatore che devono essere pertinenti e non eccedenti gli scopi che si prefiggono.
Controllo a distanza
E cosa succede quando un’azienda adotta misure di controllo a distanza dei lavoratori?
In questo caso va posta ancora maggiore accortezza, anche perché gli adempimenti che l’azienda è chiamata ad attuare sono resi ancora più complessi dall’applicazione congiunta della normativa in materia di privacy e di quella specifica a tutela del lavoratore prevista dalla legge 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori. Tenendo presente, in particolare, che quest’ultimo è stato oggetto di un recente intervento di riforma da parte del legislatore, che con decreto legge 151/2015 ne ha riformulato l’art. 4 (relativo proprio alle condizioni e alla legittimità del controllo a distanza dei prestatori): ampliando sì le possibilità di monitoraggio ma, al contempo, sottoponendole a precisi e stringenti obblighi di trasparenza nei riguardi dei collaboratori.
Obblighi che andranno quindi applicati anche all’utilizzo e al monitoraggio degli strumenti informatici, dalla posta elettronica alla navigazione internet: l’azienda dovrà infatti specificare le regole e i modi con cui sarà lecito usare queste dotazioni e se le stesse siano dedicate esclusivamente all’esecuzione della prestazione lavorativa, o se possano essere anche utilizzate per fini personali e al di fuori dell’orario d’ufficio.
La privacy è spesso vista come un intralcio burocratico, salvo quando siamo colpiti dai suoi usi impropri. Allora forse è il caso di conoscerla meglio per farne, anche alla luce delle nuove tecnologie, un’opportunità per lavorare e collaborare meglio in azienda e nel rapportarci con i clienti e con il mondo esterno.

Se sei il responsabile commerciale di un’azienda o comunque ne gestisci la rete vendita, dovresti sapere che è necessario trattare in modo opportuno anche i dati personali dei Clienti. Tutti sanno che occorre rispettare la normativa vigente in tema di privacy, cioè il “famoso” decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ma ben pochi oggi sono sicuri di aver agito correttamente rispettando tutto.
Se come manager sei il responsabile delle risorse umane o sono alla direzione di una filiale o di una piccola-media azienda, devi senz’altro proteggere anche le informazioni personali dei dipendenti e dei collaboratori della mia azienda.
Anche loro, proprio come i clienti, devono essere considerati “interessati” dal trattamento dei loro dati personali, e sono quindi soggetti le cui informazioni vengono raccolte, gestite ed elaborate dal titolare, che in questo caso è proprio il loro datore di lavoro e chi per lui ha la responsabilità dell’attività.
Cioè, come manager la responsabilità è Personale.
Dopo la revisione delle  informative è giunta l’ora di regolamentare la privacy e i controlli a distanza con un adeguata policy interna.
Compila il modulo di contatto per non farti cogliere di sorpresa!

LEGGI ANCHE : “GDPR, La nuova Data Protection alla luce del nuovo regolamento Europeo”

L’Aula del Diritto al Festival del Lavoro 2018


A caratterizzare l’edizione 2018 del Festival del Lavoro, che si terrà dal 28 al 30 giugno presso il MiCo di Milano, sarà l’appuntamento con l’ “Aula del Diritto”: una modalità formativa, che ha riscosso grande successo nelle edizioni passate, utile a fornire risposte concrete sulle tematiche del diritto del lavoro di grande attualità ed interesse per i Consulenti del Lavoro. Sul sito della manifestazione – www.festivaldellavoro.it – è già possibile scaricare il programma completo degli incontri con accademici ed esperti della Fondazione Studi, a cui sarà possibile partecipare solo iscrivendosi alla tre giorni.

Vai al sito del Festival del Lavoro 2018

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Rappresentatività dei CCNL


“La rappresentatività dei contratti collettivi è un tema particolare e spinoso, ma di particolare attualità alla luce della circolare n.3 del 25 gennaio 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. A fornire maggiori informazioni sul tema è Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi, che in un video per la web tv di Categoria ha ricordato sul tema l’approfondimento della Fondazione Studi del 12 febbraio 2018. Nel documento si analizzano le criticità della tematica, evidenziando l’urgenza di sciogliere il nodo sulla rappresentatività per fare chiarezza in un comparto al momento non decifrabile.

Guarda il video

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FSE Sicilia : avviso 21/2018


La realtà della disoccupazione colpisce purtroppo decine di migliaia di siciliani, generando un pesante effetto a catena sull’intera società.
Per agevolare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata l’avviso 21/2018 FSE Sicilia eroga contributi diretti alle imprese che assumono soggetti che cercano un’occupazione da almeno 12 mesi e soggetti in condizione di disabilità .
La misura, promossa dal Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana , è finanziata dalle risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo ( FSE Sicilia 2014/2020 ).
Destinatari dell’intervento sono i cittadini:
• residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi
• di età compresa fra i 18 ed i 65 anni
• che siano disoccupati da almeno 12 mesi (6 mesi per gli under 25) ed iscritti presso i Centri per l’Impiego
Potranno beneficiare della misura anche gli immigrati residenti in Sicilia con regolare permesso di soggiorno.
I contributi potranno essere richiesti ed erogati alle imprese che abbiano proceduto o procedano all’assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati e spettano nella misura massima di 8.000 euro annui, a parziale copertura dei costi complessivi per l’assunzione (inclusi gli oneri sociali). L’importo è riferito alle assunzioni a tempo pieno ed è coerentemente rideterminato nei casi di part-time.
Il contributo – che potrà riguardare le assunzioni operate sul territorio regionale a partire dall’1 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2019 – potrà coprire fino al 50% del complesso dei costi (75% per i soggetti disabili ) e dovrà essere restituito in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro i successivi 24 mesi.
Sono esclusi dai benefici dell’ avviso 21/2018 :
• i casi di riassunzione di lavoratori licenziati nei precedenti 12 mesi
• le imprese attive nei settori dei giochi e delle scommesse
• i rapporti di lavoro domestico, quelli di apprendistato e le assunzioni di soggetti soci/azionisti delle imprese richiedenti
Per accedere alla misura le imprese dovranno inoltre dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (mediante DURC), di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e collocamento dei disabili , che non abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti a licenziamenti collettivi e che non siano state oggetto di sanzioni o revoche per irregolarità nell’utilizzo di contributi pubblici. Sono altresì esclusi gli enti pubblici e le società partecipate e le imprese operanti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Le imprese che intendano accedere ai contributi dell’ avviso 21/2018 dovranno inviare apposita istanza, corredata dei documenti relativi all’assunzione e dell’ulteriore documentazione prescritta, via PEC ai competenti uffici del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana entro il 31 dicembre 2018.
La misura prevede una selezione “a sportello” (verranno quindi finanziate le richieste ammissibili secondo l’ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse stanziate). Il bonus potrà essere erogato in forma posticipata dopo 24 mesi dall’assunzione oppure con anticipazione (previa presentazione di garanzia fideiussoria) fino all’80% e successivo conguaglio al termine del periodo dei due anni.
Il budget complessivo assegnato alla misura è pari a 15 milioni di euro

Lega-M5S: già d’accordo su tutto nel 2016


L’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sui temi più importanti che riguardano l’economia e il futuro del nostro Paese non è delle ultime ore. Già nel 2016, in occasione di un dibattito svoltosi a Roma al Festival del Lavoro, i leader dei due maggiori partiti politici, Matteo Salvini e Alessandro Di Battista, condividevano azioni e strategie che riguardavano gli argomenti prioritari di un programma di Governo (immigrazione, Euro, legge Fornero, reddito di cittadinanza, giustizia).

I passaggi più salienti del confronto al Festival sono riportati nel video in web tv.
Ora che l’intesa tra la Lega e il Movimento 5 Stelle sembra concretizzarsi, quali riflessi queste riforme/promesse avranno sui conti pubblici del nostro Paese? Se ne discuterà dal 28 al 30 giugno 2018 al MiCo di Milano durante la 9^ edizione del Festival del Lavoro, l’evento che vedrà riflettere i principali protagonisti del mondo istituzionale, politico, imprenditoriale ed accademico sugli investimenti che possono favorire la crescita economica e la ripresa delle assunzioni.

Leggi il comunicato stampa

Un estratto del dibattito Salvini-Di Battista

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Rassegna web: italiaoggi.it – corrierenazionale.it

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Il punto sull’assegno di ricollocazione


Attesa a maggio l’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione a livello nazionale. Come noto, infatti, l’avvio inizialmente previsto per il 3 aprile è stato nuovamente rimandato con delibera Anpal n. 14/2018. A riepilogare obiettivi, funzionamento e principali motivazioni di questi ritardi che hanno interessato l’entrata in vigore su larga scala della prima misura nazionale di politica attiva – prevista dal Jobs Act e interamente gestita dall’ANPAL – il Consigliere Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Vincenzo Silvestri, e il Vicepresidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, Francesco Duraccio.
Dopo aver riepilogato i destinatari di questo strumento e a quanto ammonta l’importo della misura in funzione del cosiddetto “indice di profilazione” del soggetto in questione, Silvestri evidenzia come si tratta di “un assegno che in realtà non incassa il disoccupato, ma il soggetto erogatore che prenderà in carico il lavoratore non occupato”. L’erogazione dell’assegno, pertanto, avviene solo a risultato ottenuto: esclusivamente se i destinatari trovano un impiego.

Ad evidenziare, invece, il ruolo della Fondazione Consulenti per il Lavoro nella gestione dell’assegno il Vicepresidente della Fondazione, Francesco Duraccio. La Fondazione Lavoro è infatti tra i soggetti in possesso dell’accreditamento nazionale per l’erogazione dei servizi per il lavoro e quindi titolata ad accompagnare i disoccupati destinatari della misura. La rete dei Consulenti del Lavoro è diffusa in maniera capillare e le sedi operative della Fondazione Lavoro sono più numerose di tutte le altre agenzie sul territorio.  “Abbiamo attualmente accreditato oltre 400 operatori su tutto il territorio nazionale – spiega –  che sono stati selezionati in modo accurato” attraverso un corso di formazione specifico per l’assegno al termine del quale era possibile presentare istanza di accreditamento.  Duraccio si è poi soffermato sulle opportunità del nuovo strumento informatico reso disponibile dalla Fondazione da i primi di gennaio: FLLab, una piattaforma telematica grazie alla quale i Delegati potranno gestire tantissime attività come tirocini, ricerca del personale, politiche attive e l’assegno di ricollocazione. “Una grandissima opportunità – ribadisce il Vicepresidente – non solo per la Fondazione Lavoro ma per ogni Consulenti del Lavoro” il quale avrà l’opportunità di accrescere le proprie competenze professionali, ampliare i servizi offerti alla clientela e aiutare l’intero sistema di politiche attive del lavoro.

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Il lavoro tra familiari è lecito


La Corte di Cassazione con l’ultima decisione in materia (Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535) rende consolidato l’orientamento che vuole lecito il lavoro tra familiari, una realtà molto viva nel tessuto economico del nostro Paese che mira a dare continuità alla gestione delle aziende nonché al tramandarsi dei mestieri.

La sentenza facendo chiarezza sul lavoro familiare dà torto, quindi, alle operazioni presuntive spesso contenute nei verbali ispettivi Inps che tendono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro tra familiari, pur in assenza di una norma che vieti esplicitamente al datore di assumere un componente della famiglia. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale continua a considerare il lavoro familiare uno strumento di dissimulazione per garantire una mera prestazione pensionistica. Spesso, infatti, gli ispettori Inps annullano il rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro è una società, in virtù di una circolare (n. 179/89) che apparirebbe più come un pretesto che come una motivazione.

Con l’approfondimento del 07 maggio 2018 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza le motivazioni della sentenza n. 4535 e, in particolare, gli indici oggettivi stilati dalla Suprema Corte per riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico aziendale.

Leggi l’approfondimento della Fondazione Studi

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Aiuti alle zone terremotate


Via libera della Commissione europea al regime di aiuti volto a sostenere nuovi investimenti nelle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. A darne notizia sul proprio sito è il Ministero dello Sviluppo Economico, che spiega come per l’UE i 43,9 milioni di euro stanziati per il periodo 2018-2019 siano in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Una decisione che assume un valore particolarmente significativo per territori che continuano purtoppo a subire fenomeni sismici anche in queste ore. Nel Maceratese come nell’Aquilano, infatti, sono state avvertite nuove scosse che hanno provocato diverse lesioni ad edifici storici, facendo ricadere nella paura gli abitanti della zona.Con il regime di aiuti, tutte le aziende che effettueranno investimenti iniziali nella zona potranno ottenere un incentivo sotto forma di credito di imposta. Le grandi imprese potranno invece ottenere il sostegno solo per la costituzione di una nuova impresa, la diversificazione dell’attività o l’acquisizione degli attivi di un’azienda che ha chiuso.

L’incentivo andrà ad integrare le misure di compensazione già previste per attenuare i danni economici e sociali subiti dalle zone terremotate interessate, ovvero 140 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La Commissione europea si è dichiarata inoltre favorevole all’estensione dell’incentivo al 2020.

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Privacy: dal 25 maggio in vigore la nuova normativa UE


Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali entrerà in vigore il 25 maggio, senza rinvii: è quanto chiarisce la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel parere n. 1/2018, pubblicato il 9 aprile 2018 per fare chiarezza su alcune notizie erronee diffuse di recente.

Nel parere si spiega perché il Regolamento UE 2016/679 sarà immediatamente vincolante e direttamente applicabile in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini. Si chiarisce inoltre che non incide sull’efficacia della nuova normativa il giudizio sulla compatibilità dello schema di decreto legislativo, adottato in base alla Legge delega n. 163/2017 per l’adeguamento del quadro normativo nazionale alle nuove disposizioni.

La nuova disciplina in materia di privacy sarà approfondita nel corso di un VideoForum che andrà in onda il prossimo 17 maggio 2018, un’importante opportunità formativa per tutti i Consulenti del Lavoro che dovranno recepire ed applicare la normativa.


Leggi il parere n.1/2018 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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Lavoro notturno: rivalutazione ai fini pensionistici


L’Inps ha diramato la circolare n. 59/2018 per illustrare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 sulla rivalutazione dei turni notturni di 12 ore ai fini dell’accesso alla pensione anticipata.

I lavoratori destinatari della rivalutazione sono quelli impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi sottoscritti al 31 dicembre 2016, che svolgono attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al pensionamento, i turni svolti per almeno 6 ore notturne vengono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Chi perfeziona, dunque, il requisito entro il 31 dicembre 2019 potrà fare domanda per il riconoscimento entro il 1° maggio 2018 allegando la documentazione necessaria e l’accordo collettivo sottoscritto entro il 31 dicembre 2016, da cui risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno. Nel caso in cui la domanda giunga in ritardo, il termine di decorrenza della pensione verrà differito. La domanda e la relativa documentazione devono essere inviate telematicamente alla struttura territorialmente competente oppure si può utilizzare il modello AP45 reperibile nella sezione Modulistica del Sito Inps.

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Nuova veste e funzionalità per il portale dei Cdl


Una veste grafica più accattivante, una migliore fruibilità delle informazioni, e funzionalità semplificate. È in quest’ottica che è stato pensato il restyling del portale www.consulentidellavoro.it, interamente realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che potrete ammirare ed apprezzare a partire da lunedì 9 aprile 2018.

Un desiderio di cambiamento dettato dal bisogno continuo di rinnovarsi, di cercare soluzioni adeguate alle dinamiche del momento e di elevare la qualità dei servizi quotidianamente offerti alla Categoria per il rafforzamento della rete professionale. Come noto, infatti, i Consulenti del Lavoro si sono distinti come la 1° Categoria professionale dotata di un sito web istituzionale, con i conseguenti servizi informativi ed informatici rilasciati attraverso il portale.

Con il 2018 abbiamo voluto proseguire su questa strada inaugurando il nostro nuovo portale di Categoria. Oltre la rinnovata e più piacevole veste grafica già dalla homepage del portale, tra le novità da apprezzare anche il miglioramento delle funzioni di ricerca delle notizie (circolari, approfondimenti, documenti, etc) contenute nel sito. Il nuovo portale, inoltre, assicurerà la versatilità per una corretta visualizzazione delle pagine su tutti i device (desktop, notebook, smartphone, tablet).

Sono state, poi, introdotte delle importanti modifiche nel processo di autenticazione al portale. Nell’attuale portale www.consulentidellavoro.it l’autenticazione avviene tramite username e password. Mentre, per le altre piattaforme collegate al portale (e-learning, DUI, Asse.Co ed e-commerce), l’accesso avviene tramite indirizzo e-mail e password utilizzate per consulentidellavoro.it. Per uniformare le modalità di login sul nuovo portale l’autenticazione avverrà con indirizzo e-mail – con il quale è stata fatta la registrazione – e password.

A chi avesse dimenticato l’indirizzo e-mail con il quale ha effettuato la registrazione, consigliamo di fare accesso al portale entro venerdì 6 aprile, recuperando l’informazione nella sezione riservata “Profilo”.

Chi non si fosse mai registrato al portale, potrà ottenere le sue credenziali seguendo direttamente la procedura di registrazione presente sul nuovo portale in home page cliccando su “Registrati”.

Novità apportate anche in “Scrivania digitale”, l’area dedicata all’accesso ai servizi telematici a disposizione degli utenti. Con l’avvio del nuovo portale, in quest’area del sito, il percorso per accedere a tutti i servizi dedicati sarà semplificato grazie all’accesso diretto al servizio richiesto. Inoltre, l’utente potrà personalizzare la dimensione e il posizionamento delle icone di questi servizi sulla base delle sue preferenze ed esigenze professionali di studio.

Vi avvisiamo che per consentire la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo portale il sito www.consulentidellavoro.it, e tutti i servizi informatici erogati e legati al portale (e-learning, DUI, Asse.Co ed e-commerce), non saranno raggiungibili e consultabili nella giornata di sabato 7 aprile a partire dalle ore 9.00 sino al termine dei lavori.

INPS: disoccupazione agricola


L’Inps informa che sabato 31 marzo è l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola.

Il termine è perentorio e viene posticipato solo se coincide con una domenica o con un giorno festivo. Quest’anno il 31 marzo cade di sabato, giorno considerato non festivo e quindi utile per la presentazione delle domande.

Non sono previste, pertanto, ulteriori proroghe e non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva al 31 marzo 2018.

Si ricorda che le domande possono essere trasmesse all’Inps mediante i servizi telematici accessibili, attraverso il portale dell’Inps, direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite gli enti di patronato, o tramite il Contact Center multicanale (chiamando da rete fissa il numero 803164 oppure il numero 06 164164 da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore).
Fonte: Inps

Scarso rendimento, quando si può definire tale?


I requisiti perché si verifichi lo scarso rendimento sono due. Il primo riguarda l’esistenza di una notevole sproporzione tra gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti dal lavoratore e il secondo è relativo al fatto che la sproporzione, tra i risultati sperati e quelli conseguiti effettivamente, sia imputabile al lavoratore. A chiarirlo è la Corte di Cassazione che così si è espressa con la sentenza n.26676/17 sulla materia dello scarso rendimento.

La Corte ha richiamato un principio secondo il quale è legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per scarso rendimento soltanto quando sia risultata provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente e a lui imputabile. Si deve trattare, secondo la Cassazione (che menziona numerose altre precedenti sentenze emesse), di un’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi produttivi per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento. Il tutto deve essere valutato ponendo attenzione al confronto dei risultanti dati globali, riferito ad una media di attività fra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

La Corte di Cassazione riprende poi una precedente sentenza che aveva stabilito come, in taluni rapporti di lavoro subordinato, assuma rilievo anche il risultato della prestazione, ad esempio il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite, ecc. entro prefissati tempi, con la correlata previsione da parte del CCNL o individuale, di grave inadempimento in ipotesi di mancato risultato periodicamente richiesto. In tali ipotesi l’inadempimento legittimerebbe la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento. In sintesi, il datore che intenda far valer lo scarso rendimento come notevole inadempimento, deve provare sono solo il raggiungimento del risultato atteso (avuto riguardo alla normale capacità d’operosità della maggioranza dei lavoratori), ma deve provare anche che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.

Limiti temporali e di spesa per il “bonus bebè” 2018


Con la circolare n. 50 del 19 marzo 2018, l’Inps illustra il quadro normativo del “bonus bebè”, i requisiti e le modalità per usufruire dell’assegno, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 rispetto alla disciplina generale della legge 190/2014. Dal 1° gennaio 2018, infatti, il bonus si applica secondo le disposizioni della legge 205/2017, che prevede un assegno annuale per le nascite verificatesi nel 2018, e secondo le norme contenute nella legge 190/2014, che prevede un assegno triennale per gli eventi verificatesi nel periodo 2015-2017 e  che per questo è ancora in corso di applicazione.

L’assegno di natalità 2018 sarà corrisposto mensilmente dall’Inps sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata preliminarmente dal genitore, anche affidatario, il cui nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. La prestazione sarà pari a 960 euro, che potranno arrivare al massimo di 1.920 euro se l’ISEE è inferiore a 7000 euro annui. I requisiti indispensabili per presentare l’istanza sono: valore ISEE, residenza in Italia, convivenza con il minorenne, cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria ai sensi della circolare n. 214/2016. La prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore mentre in caso di domanda tardiva decorrerà dalla data della domanda stessa.

La domanda deve essere presentata in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, corredando all’istanza il modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile sul sito dell’Istituto, salvo che tale modello sia già stato presentato in occasione di altre domande di prestazione. Il termine per fare domanda è 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.

Notizie correlate: Possibile integrare domanda per bonus asilo nido – Congedo obbligatorio del padre lavoratore – Isee, DSU in scadenza il 15 gennaio

Lavoro pubblico: origini ed evoluzioni


Tra i prossimi appuntamenti della Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi c’è il corso sul “Lavoro pubblico” in programma il prossimo 6 aprile 2018, dalle ore 10.00 alle ore 17, presso l’Auditorium dei Consulenti del Lavoro (Viale del Caravaggio, 78) . Temi del seminario: la privatizzazione del pubblico impiego; accesso, lotta al precariato e licenziamenti; valutazione, merito e premio dei dipendenti pubblici. Nella prima parte della lezione interverranno l’avvocato Pasquale Staropoli e il prof. Domenico Mezzacapo; nella seconda parte, invece, con il prof. Vincenzo Donativi e l’avvocato Giuseppe Salsarulo si affronterà il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica. Saranno prese in esame, in particolare, la riforma introdotta dal dlgs n.175/2016, le procedure selettive del personale ed i vincoli assunzionali, retributivi e pubblicistici.

È possibile iscriversi al corso accedendo allo store della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Il costo dell’iscrizione è comprensivo dell’abbonamento alla rivista Leggi di Lavoro in formato cartaceo.

NASpI e compatibilità con lavoro subordinato


Con il messaggio n. 1162/18 l’Inps elenca una serie di casi per i quali si è reso necessario un chiarimento sulla compatibilità tra la NASpI e lavoro:

– richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità;

– lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera;

– compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale;

– percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura;

– percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.

INPS: obbligo contributivo artigiani – ulteriori chiarimenti


L’INPS ha emanato il messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, con la quale fornisce i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla Gestione Artigiani e dei c.d. artigiani di fatto.
Il messaggio illustra gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Artigiani e ricorda, inoltre, che le risultanze dell’accertamento della commissione provinciale artigianato devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per l’eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.Nei casi in cui l’accertamento abbia esito positivo, la decorrenza da attribuire all’iscrizione di un artigiano di fatto coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.L’Istituto fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che le strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati, rinviando le pratiche già istruite in maniera differente alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni.

Fonte: INPS

 


Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS

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